VOLUME 32 - NUMBER 3 - 2011

La responsabilità penale da derelizione di corpo estraneo in sito chirurgico


  • Angiò L.G., Ventura Spagnolo E., Pirrone G., Cardia G.
  • Mini-Review, 153-158
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  • Versione Italiana: Gli Autori si soffermano sulla responsabilità penale dell’équipe chirurgica nel caso in cui nel corso di un’operazione venga dimenticato nel corpo di un paziente un oggetto estraneo, causa successivamente per lo stesso di evento di danno (lesione o morte). Essi sottolineano come nel merito l’attuale orientamento giurisprudenziale ascriva l’inescusabile errore non solo al chirurgo-operatore, ma anche al suo primo assistente , censurabili entrambi per condotta sicuramente colposa a titolo di negligenza e di imprudenza, per non avere accertato, mediante l’imperativa sistematica revisione del sito chirurgico prima della sua chiusura, l’assenza di corpi estranei dimenticati nello stesso. Ciò nell’ambito del doveroso controllo di ciascuno dei componenti medici dell’équipe chirurgica dell’operato altrui. Né il preporre al sistematico conteggio dei dispositivi utilizzati nel campo chirurgico l’infermiere strumentista e l’infermiere di sala operatoria sposta su questi la responsabilità di un eventuale errore causa di evento avverso: la responsabilità ricade sempre sul chirurgo e sul primo assistente, dal momento che il predetto conteggio non si può sostituire alla doverosa revisione del sito operatorio da parte dei chirurghi, ma deve essere posto in aggiunta a questa e deve costituirne una verifica. Inoltre, essendo effettuata la conta dei ferri chirurgici e delle pezze laparotomiche nel contesto di una prestazione medico-chirurgica eseguita da un team, nel quale esiste un rapporto di gerarchia tra il capo-équipe e gli infermieri, gravano, in caso di errore produttivo di evento dannoso prevedibile ed evitabile, nonché ricollegabile a negligenza e imprudenza di un compartecipe, nei confronti dello stesso capo del team chirurgico addebiti di responsabilità oggettiva (corresponsabilità, se non addirittura responsabilità esclusiva) per il fatto commesso dal personale infermieristico per culpa in eligendo e per culpa in vigilando.

    English version: The Authors focus on the liability of the surgery team members in the case they inadvertently forget behind in the patient’s body a foreign object, which causes injuries and/or death. The Authors underline that, according to the current case law regarding medical malpractice, both the main surgeon and their assistant/subordinate are liable for engaging in a markedly imprudent and/or negligent conduct, such as not double-checking scrupulously the surgical site before its closure in order to highlight forgotten foreign bodies. As well, the Authors underline that either the circulator nurse or the theatre nurse can be considered punishable by law when that medical error occurs, even if they are responsible for the count of the instruments used in the course of the surgery. Conversely, the main surgeon and his or her assistant are always directly responsible, due to the fact that the nurses’ count procedure represents merely an additional control measure, without substituting at all the check the surgeons must obligatory conduct on the surgical site. Finally, the Authors point out that, as the count procedure is performed by the members of a surgical team, where a hierarchy-based relationship rules, the main surgeon is the liable for any preventable and avoidable adverse event provoked by the nursing staff as a consequence of the objective responsibility due to culpa in eligendo and culpa in vigilando.

  • KEY WORDS: Corpi estranei dimenticati nel sito chirurgico - Responsabilità penale. Foreign objects left behind in patient’s body - Penal liability.